DISCIPLINARE DOC TRASIMENO

CONSORZIO TUTELA VINI TRASIMENO

trasimeno doc

La nostra storia

Il disciplinare Trasimeno DOC è stato approvato e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica il 13 gennaio 1972.

Le linee guida del disciplinare (la cui ultima versione risale al decreto del 7 gennaio 1998) sono la ricerca della qualità delle uve prodotte, attraverso un elevato numero di viti per ettaro e una ridotta produzione per ceppo di vite.

L’attività del Consorzio è volta a valorizzare le produzioni del disciplinare Trasimeno DOC storicamente presenti nella zona: Sangiovese e Trasimeno Gamay per i rossi e Grechetto per i bianchi. Le produzioni rivendicate a DOC, soprattutto negli ultimi anni, hanno riguardato principalmente questi vitigni con una contrazione progressiva degli internazionali presenti nel territorio dal secondo dopoguerra.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di imbottigliamento del disciplinare Trasimeno DOC devono essere effettuate all’interno della zona di produzione: è comunque consentito l’imbottigliamento nell’intero territorio della provincia di Perugia alle ditte che già abbiano effettuato tale operazione prima della data di pubblicazione del nuovo disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale.

Nella etichettature è consentito l’uso di indicazioni geografiche (frazioni, aree, zone e località) dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Oggi il Consorzio vive una fase di rinnovamento e consolidamento delle produzioni più identitarie del disciplinare Trasimeno DOC, anche grazie alla revisione delle sue linee guida che porterà a una maggiore attenzione verso la realizzazione di vini a base Trasimeno Gamay nella variante rossa e rosata.

Trasimeno DOC Pucciarella

DISCIPLINARE TRASIMENO DOC
I VINI

I vini a denominazione di origine controllata “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: 

Trasimeno Grechetto

 
Grechetto minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

TRASIMENO GAMAY

TRASIMENO GAMAY RISERVA

Gamay: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. 
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TRASIMENO ROSSO

 o TRASIMENO ROSSO RISERVA

Sangiovese: almeno il 40%. Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare. 
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TRASIMENO ROSSO SCELTO

Gamay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero da soli o congiuntamente: almeno il 70%. Sangiovese: almeno il 15%. 
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, nella misura massima del 15%.

TRASIMENO SPUMANTE METODO CLASSICO

BIANCO

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Grechetto da soli o congiuntamente: almeno il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

TRASIMENO SPUMANTE METODO CLASSICO

ROSÉ

Vermentino, Grechetto, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Sauvignon o Riesling italico: da soli o congiuntamente almeno 1'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.
Aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare. 

COLLI DEL TRASIMENO BIANCO

Trebbiano: minimo il 40%.
Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

VIN SANTO

Trebbiano: minimo il 40%.
Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

TRASIMENO MERLOT

 o TRASIMENO MERLOT RISERVA

Merlot minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

compendio
trasimeno doc

Le altre produzioni previste all’interno del disciplinare Trasimeno DOC

Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon e Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon riserva: Cabernet Sauvignon: minimo 85%. 

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%. 

Colli del Trasimeno o Trasimeno frizzante, Colli del Trasimeno o Trasimeno novello : Sangiovese: almeno il 40%.  Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare. 

Cantina Poggio Santa Maria

Colli del Trasimeno o Trasimeno frizzante: Trebbiano: minimo il 40%. Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.