trasimeno doc
Il disciplinare Trasimeno DOC è stato approvato e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica il 13 gennaio 1972.
Le linee guida del disciplinare (la cui ultima versione risale al decreto del 7 gennaio 1998) sono la ricerca della qualità delle uve prodotte, attraverso un elevato numero di viti per ettaro e una ridotta produzione per ceppo di vite.
L’attività del Consorzio è volta a valorizzare le produzioni del disciplinare Trasimeno DOC storicamente presenti nella zona: Sangiovese e Trasimeno Gamay per i rossi e Grechetto per i bianchi. Le produzioni rivendicate a DOC, soprattutto negli ultimi anni, hanno riguardato principalmente questi vitigni con una contrazione progressiva degli internazionali presenti nel territorio dal secondo dopoguerra.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di imbottigliamento del disciplinare Trasimeno DOC devono essere effettuate all’interno della zona di produzione: è comunque consentito l’imbottigliamento nell’intero territorio della provincia di Perugia alle ditte che già abbiano effettuato tale operazione prima della data di pubblicazione del nuovo disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella etichettature è consentito l’uso di indicazioni geografiche (frazioni, aree, zone e località) dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Oggi il Consorzio vive una fase di rinnovamento e consolidamento delle produzioni più identitarie del disciplinare Trasimeno DOC, anche grazie alla revisione delle sue linee guida che porterà a una maggiore attenzione verso la realizzazione di vini a base Trasimeno Gamay nella variante rossa e rosata.
I vini a denominazione di origine controllata “Colli del Trasimeno” o “Trasimeno” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
TRASIMENO GAMAY RISERVA
o TRASIMENO ROSSO RISERVA
BIANCO
ROSÉ
o TRASIMENO MERLOT RISERVA
Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon e Colli del Trasimeno o Trasimeno Cabernet Sauvignon riserva: Cabernet Sauvignon: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Colli del Trasimeno o Trasimeno frizzante, Colli del Trasimeno o Trasimeno novello : Sangiovese: almeno il 40%. Ciliegiolo, Gamay, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Colli del Trasimeno o Trasimeno frizzante: Trebbiano: minimo il 40%. Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio da soli o congiuntamente: almeno il 30%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.